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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

34468
Stato 50 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: a) SEMOVENTI: 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza

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1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 15,50 m.

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Macchine agricole

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1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto

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2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se

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Traino di macchine agricole

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Targhe delle macchine agricole

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Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole

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Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

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3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di

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Sagome e masse limite delle macchine agricole

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3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare

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Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

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Revisione delle macchine agricole in circolazione

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Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole

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1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente

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Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

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4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b

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1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada

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Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del docu

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6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

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8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo I (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine

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1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando

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1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

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5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.

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4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116, comma 13.

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3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine

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agricole.

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5. Per le macchine agricole di tipo omologato i documenti di circolazione di cui al comma 2 vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di

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2. Alle macchine agricole semoventi di cui al comma 1 è rilasciato il supporto per la targa ripetitrice di quella di riconoscimento per

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8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate

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6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del

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qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

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3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli

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3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, prodotte in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo

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1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61

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1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato

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1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche

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generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma

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2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57 , la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a

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per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.

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6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti

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1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano

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; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con

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persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

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segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni

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4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti

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dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono

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generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi

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3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del

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